AVVISI BONARI INAIL

L’INAIL sta inviando gli avvisi bonari alle aziende debitrici, per i crediti insoluti scaduti dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024.

Come sempre, l’avviso bonario viene preceduto dal preavviso all’intermediario professionista che assiste l’azienda, 30 giorni prima dell’avviso vero e proprio, al fine di iniziare ad informarlo che risultano premi scaduti non corrisposti.

L’avviso bonario contiene l’elenco degli importi dovuti nonché l’indicazione che nell’ipotesi di temporanea obiettiva difficoltà economica, in presenza dei requisiti stabiliti con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 227 del 23 luglio 2019, l’azienda può presentare un’istanza di rateazione ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della L. 389/1989, utilizzando il servizio online “Istanza di rateazione” disponibile sul sito www.inail.it. L’avviso fa altresì presente che ove il datore di lavoro abbia già effettuato i versamenti o riscontri inesattezze nei dati indicati o negli importi dovuti può contattare la sede INAIL di competenza.

È importante che i datori di lavoro e i professionisti che li assistono esaminino con attenzione quanto pervenuto poiché, ove non diano riscontro all’avviso, l’importo verrà iscritto al ruolo dopo trenta giorni e comunque entro il mese di dicembre 2024. Infatti l’art. 24, co. 2 del D.Lgs. 46/1999 prevede che l’ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all’iscrizione a ruolo delle rate dovute. È importante che le aziende verifichino che gli avvisi bonari si riferiscano ad importi effettivamente dovuti: l’azienda potrebbe ad esempio avere in corso un contenzioso amministrativo conseguente ad un provvedimento derivante da un verbale ispettivo. In tal caso, ove il contenzioso sia stato presentato tempestivamente, esso sospende gli effetti del provvedimento ex art. 45 T.U. n. 1124/1965.

Ove il debito sia invece realmente sussistente occorrerà che i datori di lavoro prendano immediatamente contatto con gli uffici INAIL eventualmente richiedendo un rateizzo poiché già da ora essi non sono più in possesso dei requisiti di regolarità contributiva: infatti, ai sensi del DM 30 gennaio 2015 la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata. A cui si aggiunge il fatto che l’importo sta per essere iscritto a ruolo.

Va peraltro ricordato che un eventuale rateizzo cancella ogni possibilità di disconoscere la fondatezza del credito INAIL poiché nell’istanza il debitore deve riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’INAIL a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni.

È previsto altresì che il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

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