RLS – NOMINA E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL) è “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. In questo caso la nomina dell’RLS non ricade sul datore di lavoro ma viene eletto direttamente dai lavoratori.
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In particolare:
- nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
- nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEL RLS
Tra i vari adempimenti in capo al datore di lavoro vi è però quello di comunicare all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una volta designato.
Il datore di lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), in base a quanto stabilito dal D.lg. 81/2008. Con la circolare n. 11 del 12 marzo 2009, l’INAIL ha fissato il termine per la comunicazione dei nominativi degli RLS eletti o designati nelle aziende o unità produttive che potrà essere effettuata fino al 31 marzo di ciascun anno e dovrà esprimere la situazione in essere al 31 dicembre (dell’anno precedente).
OSSERVA – Successivamente, con la circolare n. 43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n. 11/09) l’INAIL ha specificato che l’obbligo di comunicazione vige solo nel caso di nuova nomina o designazione, e solo per gli RLS aziendali (non per quelli territoriali). Non c’è obbligo di trasmissione se alla scadenza del triennio il rappresentante dei lavoratori uscente viene confermato nell’incarico. La comunicazione avviene per via telematica attraverso la procedura resa disponibile sul sito dell’INAIL.
MANCATA NOMINA DEL RLS
Quando non si procede alla nomina del RLS, le funzioni di tale figura vengono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (o di sito), proveniente dagli enti bilaterali territoriali, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Per quanto riguarda il datore di lavoro lo stesso non incorre in nessuna sanzione penale se non nella sanzione amministrativa da euro 54,80 a euro 328,80 per la mancata trasmissione del nominativo del RLS all’INAIL.
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