LO STRAORDINARIO FORFETTIZZATO VANTAGGI E REGOLE

È possibile prevedere un compenso forfettario sullo straordinario del lavoratore dato che, in generale, non è prevista alcuna preclusione a forme forfettizzate di retribuzione del lavoro straordinario, ma a condizione di rispettare particolari regole.

La gestione delle ore straordinarie rappresenta una criticità per molte aziende, che in un’ottica di consolidamento della fidelizzazione nel rapporto con il dipendente, lo utilizzano quale strumento che può presentare numerosi vantaggi pratici, a condizione che venga applicato rispettando la normativa vigente.

Infatti, se in via generale, la prestazione lavorativa straordinaria è retribuita con apposite maggiorazioni previste dai contratti collettivi, in alcuni casi, il datore di lavoro può riconoscere al lavoratore un compenso a forfait, ossia non direttamente correlato al numero di ore effettivamente lavorate, soprattutto in quei casi in cui non è possibile quantificare la prestazione lavorativa entro precisi limiti di orario.

Per tali situazioni, in presenza di un’attività di lavoro straordinaria svolta in maniera continuativa, il lavoratore può accordarsi con il datore di lavoro affinché gli venga garantita una somma mensile a titolo di straordinario forfettizzato.

Da parte dell’azienda, qualora intenda introdurre la forfettizzazione dello straordinario, dovrà prestare la massima attenzione ai patti sottoscritti col lavoratore e alle modalità di computo delle ore di lavoro effettivamente prestate, soprattutto al fine di evitare sanzioni e deflazionare eventuali controversie.

⚠️ Attenzione! ⚠️ Il patto di forfetizzazione è illecito quando il lavoro straordinario viene ad essere retribuito in misura forfetizzata indipendentemente dal fatto che esso venga prestato in misura maggiore. Il lavoratore, infatti, può sempre dimostrare di aver prestato lavoro straordinario in quantità superiore a quella corrispondente al compenso forfetario, facendo richiesta delle relative differenze retribuite. Pertanto, il giudice, ove accerti che il lavoratore abbia svolto un numero di ore di lavoro straordinario superiore alla forfetizzazione pattuita, deve riconoscergli per l’eccedenza il compenso maggiorato per lavoro straordinario.

➡️ Il lavoro straordinario

 Si considera straordinario il lavoro svolto oltre il normale orario di lavoro, fissato dalla legge in 40 ore settimanali, fatte salve le ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda una diversa durata, deve essere contenuto ed è legittimo solo in situazioni particolari:

  • eccezionali esigenze tecnico-produttive impossibili da gestire con l’assunzione di nuovi lavoratori;
  • cause di forza maggiore o casi in cui la mancata prestazione di lavoro straordinario può dar luogo ad un pericolo grave ed immediato;
  • eventi particolari come mostre o fiere direttamente connesse all’attività produttiva aziendale.

In altri termini, fino al raggiungimento delle 40 ore lavorative svolte nell’arco della settimana, non si parla di straordinario e i contratti collettivi regolamentano le modalità di svolgimento dello stesso, fissando procedure di consultazione sindacale preventive o limiti massimi a livello quantitativo. Ad esempio, a tutela della salute e dell’integrità psico-fisica del lavoratore è comunque stabilito un limite massimo di utilizzo dello straordinario, fissato a 250 ore annuali.

➡️ Lo straordinario forfettizzato

Il lavoro straordinario, prestato oltre il normale orario di lavoro previsto nel contratto individuale, può assumere una tale periodicità da avere dei riflessi anche sulle modalità di gestione e computo, a tal punto che, datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi sull’erogazione di una specifica voce retributiva, ossia di uno straordinario forfettizzato.

Questo specifico emolumento viene riconosciuto al dipendente, previa sua accettazione esplicita, per le ore svolte in eccedenza al normale orario di lavoro per un periodo continuativo nel tempo.

L’apposito accordo individuale – oppure se previsto ancor prima dell’inizio dell’attività in fase di assunzione, la clausola contenuta nel contratto di assunzione – previsto dalle parti, dev’essere stipulato in forma scritta con l’indicazione dell’ammontare delle ore straordinarie che il lavoratore dovrà eseguire nel corso della sua prestazione lavorativa e il relativo compenso con la specificazione della data di decorrenza della forfettizzazione.

⚠️ Attenzione! ⚠️ L’accordo o clausola devono contenere alcuni elementi essenziali quali:

  1. data di stipula;
  2. identificazione dei contraenti;
  3. motivo del riconoscimento per il lavoratore del compenso;
  4. eventuale indicazione delle norme regolamentari aziendali e degli adempimenti amministrativi gestionali che il lavoratore sarà tenuto o meno ad effettuare;
  5. corrispettivo economico forfettario, indicando l’importo lordo, il numero di mensilità per cui si riconosce il compenso, e il corrispettivo di ore mensili/annue per il quale viene corrisposto;
  6. durata e termine del patto, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
  7.  

Per determinare l’ammontare a forfait delle ore di lavoro che il lavoratore è tenuto ad eseguire è possibile adottare:

  • un metodo storico, determinando le ore in base agli straordinari prestati dal lavoratore nell’arco degli ultimi 6 o 12 mesi;
  • un metodo previsionale, calcolando le ore di straordinario che si presume l’interessato garantirà nei 6 o 12 mesi successivi.

L’azienda è tenuta a controllare e monitorare il corretto svolgimento delle ore prestabilite, per evitare che venga superato il tetto massimo stabilito e, laddove ciò accada, retribuire con le maggiorazioni intere previste dal CCNL le ore svolte in più.

🔍 Esempio 🔍

 Un’azienda decide di erogare lo straordinario forfettizzato ad un dipendente, il quale in costanza di rapporto ha svolto circa 70 ore di straordinario nei 12 mesi precedenti.

  • Paga oraria base ➡ 9,50 euro
  • Base di calcolo straordinario forfettizzato➡ 70,00 x 9,50 = 665,00 euro lordi
  • Indennità mensile di straordinario forfettizzato➡ 665,00/12 mesi = 55,42 euro
  • Ore di lavoro svolte in più rispetto alle 70 annue forfettizzate ➡ 20
  • Maggiorazione lavoro straordinario ➡ 20% = (9,5 +(9,5/100×20)) = 11,40 euro
  • Retribuzione spettante per le ore di straordinario, eccedenti ➡ 20 x 11,40 = 228,00 euro

Si precisa che, la retribuzione corrisposta per lavoro straordinario forfettizzato è un elemento retributivo fisso, e dunque da computare con riferimento alla maturazione del TFR, ma non rispetto al calcolo delle mensilità aggiuntive.

⚠️ Attenzione! ⚠️ Il lavoratore potrà rifiutarsi di prestare il lavoro straordinario quando:

  1. è un lavoratore studente;
  2. sussiste un giustificato motivo di rilevante gravità che ne impedisce lo svolgimento;
  3. il potere del datore di lavoro non è stato esercitato secondo correttezza e buona fede.

Qualora un lavoratore, che abbia prestato in sede contrattuale la propria preventiva disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, rifiuti di adempiere alla richiesta avanzata dall’azienda, è possibile attivare un procedimento disciplinare.

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