BONUS ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 35

L’art. 22 del Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato.

In particolare:

  1. per le assunzioni a tempo indeterminato oppure
  2. per le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori (esclusi quelli con qualifica dirigenziale) che:
  • alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto 35 anni e
  • non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.


➡️ Misura esonero

In questi casi, è possibile fruire dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite mensile di

  • 650,00 € per lavoratori occupati in sedi/unità produttive nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero
  • 500,00 € per i lavoratori occupati nelle altre Regioni.

 

➡️ Durata e compatibilità

 L’esonero:

  • è garantito per massimo 24 mesi,
  • non è applicabile al lavoro domestico né all’apprendistato,
  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.


⚠️ Attenzione! ⚠️ Fra i rapporti di lavoro oggetto del beneficio contributivo, rientrano anche quelli instaurati con lavoratori già assunti in precedenza, ma per effetto di:

  • contratti di apprendistato non proseguiti come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • contratti a tempo indeterminato per i quali il datore precedente abbia parzialmente beneficiato dell’esonero in trattazione. In tal caso il lavoratore si porta dietro l’agevolazione per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi.

Affinché il datore di lavoro possa godere del beneficio contributivo, è necessario che:

  1. rispetti i principi generali di fruizione degli incentivi;
  2. non abbia provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
  3. non abbia proceduto, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, a licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con l’esonero o un lavoratore con la stessa qualifica e impiegato nella stessa unità produttiva del primo, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.


➡️ Applicabilità ad oggi

⚠️ Attenzione! ⚠️ L’operatività e quindi l’applicazione del bonus under 35 in esame è subordinata, all’autorizzazione della Commissione Europea e alle istruzioni dell’INPS.

🔍 Di seguito uno schema riassuntivo, in attesa della pronuncia Commissione Europea e relativa circolare Inps 🔍

Beneficiari

datori di lavoro del settore privato, che assumono o trasformano, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato lavoratori che

  • non hanno compiuto i 35 anni,
  • non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

La misura spetta anche in caso di:

  • precedenti rapporti di apprendistato non giunti al termine del periodo formativo;
  • lavoratori assunti in precedenza a tempo indeterminato per i quali il precedente datore abbia fruito parzialmente dell’agevolazione contributiva in trattazione
Incentivo Misura

esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite mensile di:

  • 650 euro per i lavoratori occupati nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES);
  • 500 euro per i lavoratori occupati sul resto del territorio nazionale
Durata massimo 24 mesi
Periodo di validità dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025
Caratteristiche
  • non si applica ai rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e al personale dirigenziale
  • non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente
  • è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Autorizzazione Commissione UE Necessaria
Decreto interministeriale per la definizione delle modalità attuative dell’esonero
Condizioni di spettanza
  • rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015
  • nei sei mesi precedenti l’assunzione, non si sia provveduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva
  • non si provveda, nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero ovvero di un lavoratore impiegato con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva del primo. Diversamente l’esonero sarà revocato ab origine
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