BONUS ASSUNZIONE GIOVANI UNDER 35
L’art. 22 del Decreto Coesione ha introdotto un esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile stabile nel settore privato.
In particolare:
- per le assunzioni a tempo indeterminato oppure
- per le trasformazioni di contratti a termine a tempo indeterminato, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori (esclusi quelli con qualifica dirigenziale) che:
- alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto 35 anni e
- non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.
Misura esonero
In questi casi, è possibile fruire dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite mensile di
- 650,00 € per lavoratori occupati in sedi/unità produttive nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno che comprende Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ovvero
- 500,00 € per i lavoratori occupati nelle altre Regioni.
Durata e compatibilità
L’esonero:
- è garantito per massimo 24 mesi,
- non è applicabile al lavoro domestico né all’apprendistato,
- non è cumulabile con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni.
Attenzione!
Fra i rapporti di lavoro oggetto del beneficio contributivo, rientrano anche quelli instaurati con lavoratori già assunti in precedenza, ma per effetto di:
- contratti di apprendistato non proseguiti come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- contratti a tempo indeterminato per i quali il datore precedente abbia parzialmente beneficiato dell’esonero in trattazione. In tal caso il lavoratore si porta dietro l’agevolazione per il periodo residuo fino al compimento dei 24 mesi.
Affinché il datore di lavoro possa godere del beneficio contributivo, è necessario che:
- rispetti i principi generali di fruizione degli incentivi;
- non abbia provveduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva;
- non abbia proceduto, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, a licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con l’esonero o un lavoratore con la stessa qualifica e impiegato nella stessa unità produttiva del primo, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Applicabilità ad oggi
Attenzione!
L’operatività e quindi l’applicazione del bonus under 35 in esame è subordinata, all’autorizzazione della Commissione Europea e alle istruzioni dell’INPS.
Di seguito uno schema riassuntivo, in attesa della pronuncia Commissione Europea e relativa circolare Inps
Beneficiari |
datori di lavoro del settore privato, che assumono o trasformano, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, a tempo indeterminato lavoratori che
La misura spetta anche in caso di:
|
|
Incentivo | Misura |
esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite mensile di:
|
Durata | massimo 24 mesi | |
Periodo di validità | dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 | |
Caratteristiche |
|
|
Autorizzazione Commissione UE | Necessaria | |
Decreto interministeriale | per la definizione delle modalità attuative dell’esonero | |
Condizioni di spettanza |
|
No Comments