PATENTE A CREDITI // AGGIORNAMENTI

Dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore il sistema della PATENTE A CREDITI obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (anche se con sede Ue o extra Ue).

 

⚠️ Attenzione! ⚠️

Qualsiasi impresa o lavoratore autonomo, indipendentemente dal tipo di attività (edile o non edile) e dal CCNL applicato, che entri in un cantiere, così come definito dall’Allegato X, per svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve possedere la patente a crediti.

 

➡️ Obbligo di informazione a RLS RLST

 

Da prestare attenzione al fatto che l’impresa deve informare, entro 5 giorni dal deposito della presentazione della domanda, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).

 

➡️ Sanzioni

 

Sanzione per l’appaltatore

In mancanza della patente o del documento equivalente (per le imprese straniere), ovvero qualora la patente abbia raggiunto un punteggio inferiore a 15 crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applicherà:

  1. a) una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori che, comunque, non potrà essere inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida (pagamento del minimo);
  2. b) l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, per un periodo di 6 mesi.

 

Sanzione per il committente

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equipollente (per imprese estere o per imprese con attestazione di qualificazione SOA) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

 

➡️ Autocertificazione e Autodichiarazione

 

Infine, segnaliamo che tutti i requisiti per ottenere e mantenere la patente a crediti vanno autocertificati o autodichiarati in sede di richiesta della patente.

 

⚠️ Attenzione! ⚠️

  • sono previsti controlli a campione sia d’ufficio che in occasione di accessi ispettivi;
  • in caso di dichiarazione non veritiera la patente sarà revocata dall’IIL per un anno;
  • il venir meno dei requisiti in un momento successivo (es. DURC negativo) non inciderà sulla patente.

 

 

☝️ Segnaliamo infine che l’INL ha pubblicato il modulo di rettifica dell’istanza on line per la patente a crediti modulo oggetto di continuo aggiornamento in rapporto alla tipologia di errore materiale evidenziato. ⚠️ Attenzione! ⚠️ Tale modulistica non è di utilizzo generale e pertanto non è oggetto di pubblicazione sul sito web INL. La stessa è infatti trasmessa esclusivamente agli utenti che abbiano segnalato errori materiali sui quali si chiede l’intervento delle competenti strutture dell’Ispettorato.

Il modello va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica e inviato dalla pec aziendale all’indirizzo pec dedicato:  rettifica_patenteacrediti@pec.ispettorato.gov.it.

 

🔍 In calce riportiamo uno scheda riassuntivo delle disposizioni ad oggi in vigore rispetto alla patente a crediti. 

 

Soggetti interessati Sono le imprese (anche non edili) (*) ed i lavoratori autonomi (**) che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del T.U. 81/2008 ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Interessati sono anche imprese ed i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea (***).
Requisiti per richiedere il rilascio della patente a) la iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008; c) il possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. Inoltre, solo nei casi previsti dalla normativa vigente: d) il possesso del documento di valutazione dei rischi; e) il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, cc. 5 e 6, D.Lgs.241/1997; f) la avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La sospensione della patente Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi, tenendo anche conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
La soglia minima dei crediti necessari per operare Se il punteggio dei crediti raggiunge un valore pari o inferiore a 15 non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto secondo quanto riportato nel relativo capitolato. In caso di mancata osservanza della norma si applicherà una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida. Si applica inoltre la sanzione della esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
La revoca della patente La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti accertata in sede di controllo successivo al rilascio della medesima (*). Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
La decurtazione dei crediti Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi (*) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, per condotte illecite verificatesi a partire dal 1° ottobre 2024, nei casi e nelle misure indicati previsti dall’allegato I-bis annesso al decreto legislativo 81/2008 (da un minimo di uno ad un massimo di 20 crediti).
La attribuzione di crediti aggiuntivi rispetto a quelli iniziali Dal 1° gennaio 2025 è possibile “indicare” i requisiti che determinano l’incremento dei punti iniziali contenuti nella patente (fino ad un massimo di 100) (*). I crediti aggiuntivi possono essere concessi: a) in ragione della storicità dell’azienda (fino a 10 crediti) b) automaticamente in ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, in ragione di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa c) in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro (sino a trenta 30 crediti) d) in relazione ad attività, investimenti o formazione (fino a 10 crediti)
La “colpa grave” L’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” (nella accezione di marcata violazione dei doveri di diligenza specificamente connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori) di uno o più dei soggetti indicati secondo il criterio del “più probabile che no” (*), fermo restando che, laddove tali responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti la sospensione non potrà essere adottata.
Il sistema dei crediti Si prevede l’attribuzione di un numero di crediti iniziali pari a 30, eventualmente decrementabili in funzione di successive violazioni in materia di sicurezza. Si prevede altresì un sistema premiale (fino ad un massimo di 100 crediti) per i soggetti che tengono un comportamento corretto o pongono in essere determinate azioni virtuose.
Decorrenza dell’obbligo Dal 1° ottobre 2024 (art. 27, c. 1, T.U. 81/2008 e art. 10 del regolamento attuativo). Dal 23 settembre è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dei requisiti tramite modello allegato alla circolare INL 4/2024 da inviare via PEC all’Ispettorato. Tale autocertificazione/dichiarazione sostitutiva consente di operare nei cantieri fino al 31 ottobre 2024.
Cosa è la patente a crediti e cosa contiene La patente è un documento in formato digitale rilasciata previa richiesta effettuata accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta sono state diffuse il 1° ottobre 2024. La patente contiene: a) i dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; b) i dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; c) la data di rilascio e numero della patente; d) il punteggio attribuito al momento del rilascio; e) il punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; f) gli esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore; g) gli esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente.
(*) Sono tali la sentenza passata in giudicato e l’ordinanza-ingiunzione divenuta definitiva.
(*) Sono esclusi dall’obbligo del possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (art. 100, c. 4, D.Lgs. 36/2023), in classifica pari o superiore alla III. (**) Ai sensi dell’art. 89, c. 1 lett. d), D.Lgs. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori (***) Tali soggetti (imprese e lavoratori autonomi) potranno tuttavia essere esentati dal possesso della patente se dotati di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
(*) Secondo il criterio del “più probabile che no” il nesso di causa è provato quando la tesi a favore (del fatto che un evento sia causa di un altro) è più probabile di quella contraria (che quell’evento non sia causa dell’altro).
(*) La attribuzione di tali punti aggiuntivi, pur possibile solo dal 1° gennaio 2025, è effettuata con decorrenza retroattiva (articolo 5 co. 5 del regolamento attuativo), ossia dalla presentazione della domanda.
(*) Il provvedimento di revoca è adottato sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio il DURC – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità. La revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca medesima.
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