Riduzione contributiva in edilizia Anno 2024

Anche per il 2024 è stata confermata la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, nella misura dell’11,50% (D.M. del 16 maggio 2024).

 

L’INPS, con la circolare n. 93 di ieri, fornisce le istruzioni operative per l’invio e la gestione delle istanze e per la compilazione del flusso Uniemens. Le riassumiamo di seguito per la corretta gestione di tale riduzione contributiva.


  ➡️ Ambito di applicazione

 Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2024, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro:

  • classificati nel settore industria con i CSC 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305;
  • classificati nel settore artigianato con i CSC 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305;
  • caratterizzati dai codici ATECO 2007 da 412000 a 439909.

 

La riduzione in parola si applica:

  1. sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali, a carico dei datori di lavoro, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’INPS;
  2. ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (sono esclusi i lavoratori a tempo parziale).

 

➡️ Condizioni di accesso al beneficio

 L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che:

 sono in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi/assicurativi (possesso del documento unico di regolarità contributiva);

  • osservano le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  • rispettano gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispettano la normativa sul minimale contributivo.

 

La sussistenza dei predetti requisiti deve essere autocertificata dall’azienda all’INPS tramite l’invio dell’istanza telematica “Rid-Edil”. In caso di non veridicità della dichiarazione le sedi INPS territorialmente competenti:

  • procedono al recupero delle somme indebitamente fruite;
  • inviano la relativa segnalazione all’autorità giudiziaria.

 

➡️ Adempimenti in capo all’Azienda

 Modulo “Rid-Edil”

 Le aziende interessate alla riduzione contributiva per l’anno 2024 – sono tenute ad inviare tramite gli intermediari delegati, esclusivamente in via telematica, apposita istanza avvalendosi del modulo “Rid-Edil”.

🔍  Le domande presentate sono sottoposte a controlli automatizzati entro il giorno successivo all’inoltro e alle stesse i sistemi informativi centrali attribuiscono un esito positivo o negativo. In caso di esito positivo viene attribuito il codice di autorizzazione “7N” per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025. 🔍

In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2024.

 

⚠️ Attenzione! ⚠️

I datori di lavoro – tramite i loro intermediari – possono inviare le istanze fino al

15 febbraio 2025.

 

Il flusso Uniemens

 L’utilizzo del beneficio da parte delle aziende alle quali è stato attribuito il C.A. “7N” avviene esponendo nel flusso UniEmens il codice causale “L206” per il beneficio corrente e “L207” relativo agli arretrati da gennaio 2024.

⚠️ Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza di gennaio 2025.

No Comments

Scrivi un commento