Analisi Disegno Legge di Bilancio 2025 – CONGEDI PARENTALI E DECONTRIBUZIONE
In queste settimane è in discussione in Parlamento il disegno della Legge di Bilancio 2025.
Con le circolari che seguiranno, vogliamo fornire un’analisi di quanto previsto dal Disegno per le tematiche più rilevanti in tema di lavoro per le Aziende, ricordando che le misure per essere attuate dovranno essere approvate al termine dell’iter parlamentare entro il 31 dicembre 2024.
🔍 Proseguiamo l’analisi del Disegno di Legge, in merito ai
congedi parentali e decontribuzione 2025. 🔍
➡️ CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale (facoltativo), negli ultimi anni, è stato oggetto di molteplici interventi normativi, tra cui i più rilevanti risultano essere le modifiche apportate dal D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di Bilancio 2023) e dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Art. 2, co.1, lett. i), D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 | Riscrivendo integralmente l’art. 34 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ha previso un’indennità per il congedo facoltativo pari al 30% della retribuzione per i periodi di astensione dal lavoro post maternità determinati nella misura massima di tre mesi per ciascun genitore e, alternativamente, per un periodo di ulteriori tre mesi, richiedibili fino al compimento dei dodici anni di vita del figlio. Prima era previsto un limite di sei mesi di congedo indennizzabile per entrami i genitori e sino al sesto anno di vita del figlio. |
Art. 1, co. 359, Legge 29 dicembre 2022, n. 197 | Ha previsto per una sola mensilità, nel periodo non trasferibile all’altro genitore, l’innalzamento dell’indennità spettante dal 30% all’80% della retribuzione, a condizione che detto periodo fosse richiesto entro il sesto anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento e a condizione che i lavoratori avessero concluso il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità (sia obbligatorio sia alternativo), successivamente al 31 dicembre 2022. |
Art.1, co. 179, Legge 30 dicembre 2023, n. 213 | Prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 la maggiorazione per un ulteriore mese (il secondo) di congedo indennizzabile, nella misura del 60% della retribuzione (elevata all’80% per il solo anno 2024) mantenendo il requisito di età del figlio non superiore a sei anni. |
➡️ Cosa potrebbe cambiare con la Legge di Bilancio 2025?
L’art. 34 del primo testo bollinato della Manovra 2025 prevede un ulteriore intervento sui congedi parentali. In particolare, prevede di aumentare strutturalmente all’80% della retribuzione l’indennità spettante per i primi tre mesi di congedo parentale non cedibili all’altro genitore, mantenendo invariato il requisito anagrafico del figlio (fino al sesto anno di vita).
Per i genitori con figlio/figli di età superiore ai sei anni, invece, l’indennità rimarrà pari al 30% della retribuzione.
LA NORMA OGGI | COME POTREBBE CAMBIARE |
Art. 34 D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Trattamento economico e normativo 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. (omississ) | Art. 34 D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 Trattamento economico e normativo 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione e, per la durata di un ulteriore mese fino al sesto anno della vita del bambino, all’80% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. (omississ) |
Il comma 2 dell’art. 34 come riscritto dal testo della Manovra 2025 prevede che le disposizioni in argomento si applichino esclusivamente ai lavoratori che abbiano terminato o termineranno il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV, del medesimo D. Lgs. n. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, superando, dunque, l’intervento già previsto per l’anno 2024.
➡️ DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI
L’art. 35 del DdL di Bilancio 2025, prevede che, a decorrere dall’anno 2025 e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’Ivs, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome che percepiscono almeno uno tra:
- redditi di lavoro autonomo,
- redditi d’impresa in contabilità ordinaria,
- redditi d’impresa in contabilità semplificata,
- redditi da partecipazione,
e che non hanno optato per il regime forfetario.
Sono escluse dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.
➡️ Condizioni
Per beneficiare dello sgravio:
- dette lavoratrici devono essere madri di due o più figli;
- la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 000 euro su base annua.
➡️ L’esonero contributivo
L’esonero spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
In sintesi, l’esonero contributivo spetta:
Per gli anni 2025 e 2026 | fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, se madri di due o più figli |
Dall’anno 2027 | fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, se madri di due figli |
fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, se madri di tre o più figli. |
Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall’art. 1, co. 180, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Art. 1, co. 180, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
➡️ Modalità attuative
🔍 Con decreto dei Ministeri Lavoro-Economia, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, sono disciplinate le modalità attuative: la misura dell’esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziate.
No Comments