PATENTE A CREDITI – I chiarimenti dell’Ispettorato sulle SANZIONI

L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alle irregolarità legate alla gestione della patente a crediti e al calcolo delle sanzioni applicabili.

 

 

➡️ Numero minimo di crediti ed eccezioni

 

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere elevati fino a 100.

Qualora la patente abbia un punteggio inferiore a 15 crediti – per effetto di decurtazione degli stessi nelle ipotesi espressamente previste – imprese e lavoratori autonomi non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili.

⚠️ Attenzione! ⚠️ Il punteggio inferiore a 15 è, nei fatti, equiparato alla mancanza totale della patente stessa (o di documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine per gli stati UE, o riconosciuto dalla normativa nazionale per gli stati non UE), poiché, come detto, entrambi, comportano il divieto di accesso al cantiere, seppure con alcune differenziazioni.

 

🔍 Vi sono infatti alcune deroghe alla regola enunciata. 🔍

 

In primis, lo svolgimento delle attività lavorative è consentito anche nelle more del materiale rilascio della patente da parte dell’Ispettorato, ⚠️ purché l’azienda ne abbia fatto richiesta.

 

Ulteriore deroga al divieto di operare in caso di numero di crediti inferiore a 15 è costituita dalla possibilità di ultimare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando l’accertamento dell’insufficienza dei crediti avviene a lavori già eseguiti in misura superiore al 30% del valore del contratto, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.

L’Ispettorato del lavoro ribadisce che la citata percentuale deve essere calcolata sul valore dei lavori affidati al titolare della patente nell’ambito del cantiere, verificando il valore dei lavori previsti nell’ambito del singolo appalto o subappalto, così come riportato nel relativo capitolato o contratto sottoscritto dalla singola impresa o dal lavoratore autonomo, e non, invece, sul valore dei lavori riferiti al cantiere nel suo complesso.

L’onere della prova spetta all’impresa o al lavoratore autonomo che, in mancanza, non potrà completare i lavori.

La casistica descritta non potrà evidentemente essere estesa a coloro che siano risultati del tutto privi di patente o che non abbiano trasmesso la relativa richiesta tramite il portale dedicato, poiché tali soggetti non avrebbero potuto accedere in cantiere dal principio, poiché irregolari a monte.

 

 

➡️ Calcolo e pagamento della sanzione per mancanza della patente o crediti insufficienti

 

Per tutti coloro che operano nei cantieri privi di patente o documento equivalente, o in possesso di patente con meno di 15 crediti, il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa pari al 10% per cento del valore dei lavori, con importo minimo pari a € 6.000 e non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del D.Lgs. 81/2008.

Come per il calcolo della soglia del 30% dei lavori già svolti, anche ai fini della corretta determinazione della sanzione, l’Ispettorato afferma che essa deve essere calcolata sul valore dei lavori al netto dell’IVA, con riferimento al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore, contenente di norma un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi.

 

Laddove, nell’ambito del singolo appalto o subappalto, le parti non abbiano formalizzato ed indicato il valore dei lavori, la sanzione sarà determinata applicando la soglia minima di 6.000 euro.

Nel caso in cui l’applicazione della percentuale del 10% produca un importo inferiore al citato importo minimo, sarà applicato l’art. 16 della L. 689/1981, ed emessa la relativa ordinanza-ingiunzione dall’I.t.l. territorialmente competente in cui opera il personale che ha accertato l’illecito; è opportuno ricordare che tutti gli organi di vigilanza di cui all’art. 13[1] del D.Lgs. 81/2008 sono competenti all’accertamento dell’illecito e all’irrogazione della relativa sanzione.

 

 

➡️ Regime sanzionatorio per committente e responsabile lavori

 

Il documento analizza anche l’ambito di responsabilità dei vari soggetti coinvolti nelle attività di cantiere, in particolare la 🔍 responsabilità dei committenti.

 

⚠️ In base alle previsioni dell’articolo 90, comma 9, lett. b-bis, Dlgs 81/2008, il committente ed il responsabile dei lavori sono sempre tenuti a verificare il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in presenza di attività in subappalto ovvero di attestazione di qualificazione SOA di categoria III o superiore (per le imprese che non sono tenute al possesso della patente). ⚠️

Nel caso in cui committente o responsabile dei lavori non abbiano verificato il titolo abilitativo a partire dallo scorso 1° ottobre 2024, e affidato i lavori ad un soggetto privo di titolo abilitante (patente a crediti o attestazione di qualificazione SOA), la 🔍 sanzione amministrativa pecuniaria varia da € 711,92 ad € 2.562,91 ed è soggetta a diffida ex articolo 301-bis del Dlgs 81/2008.

 

⚠️ Attenzione! ⚠️ alle condizioni di applicazione della sanzione, che non sarà applicata sempre e a tutti i committenti che abbiano omesso la verifica del titolo abilitante.

La sanzione, infatti, non troverà applicazione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori qualora, solo successivamente all’affidamento, il titolo abilitativo venga meno per sospensione, revoca o decurtazione dei crediti sotto i 15: in questo caso la sanzione troverà applicazione solo nei confronti dell’impresa esecutrice o del lavoratore autonomo, mentre il committente che ha verificato il requisito in fase di affidamento dei lavori, non avrà ulteriori responsabilità in momenti successivi.

Diventa, quindi, di importanza primaria individuare correttamente il momento di affidamento dei lavori, su cui è necessario operare approfondimenti, senza basarsi esclusivamente sulla data riportata nel contratto sottoscritto tra le parti.

 

 

➡️ Provvedimento interdittivo e allontanamento dal cantiere

 

Oltre all’applicazione delle sanzioni esaminate, i soggetti che opereranno in mancanza della patente saranno esclusi dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

La situazione di irregolarità dovrà essere comunicata all’ANAC e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvederà all’adozione del provvedimento interdittivo.

 

Sia in caso di assenza della patente che in caso di patente con crediti insufficienti, il personale ispettivo dovrà provvedere, con gli effetti previsti dall’art. 650 c.p., ad allontanare l’impresa o il lavoratore autonomo dal cantiere oggetto di accertamento, informando i medesimi soggetti dell’impossibilità di operare all’interno di qualunque cantiere temporaneo o mobile di cui all’art. 89, comma 1, lett. a).

L’I.n.l. si riserva infine di fornire ulteriori indicazioni per eventuali problematiche che potranno emergere in riferimento ai provvedimenti di sospensione (o archiviazione ad esito dell’istruttoria effettuata), e di revoca della patente, rinviando integralmente alla citata circ. n. 4/2024.

 

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