LEGGE DI BILANCIO 2025 – Novità in materia di TASSAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE in vigore da gennaio 2025
La Legge di Bilancio 2025 contiene numerose novità che impattano sulla tassazione del reddito da lavoro dipendente ⚠️ a decorrere dal periodo d’imposta 2025.
🔍 Nella presente circolare dello Studio si fornisce una panoramica delle tali novità, rinviando l’approfondimento delle singole tematiche a successive circolari di aggiornamento, che saranno fornite non appena l’Agenzia delle Entrate pubblicherà le relative indicazioni esplicative. 🔍
Argomenti di seguito analizzati:
- Nuove misure di riduzione del cuneo fiscale
- Fringe benefit auto ad uso promiscuo
- Esenzione spese di trasferta, solo se tracciabili
- Limite di esenzione valore dei beni e servizi prestati ai dipendenti
- Aliquote Irpef e scaglioni di reddito
- Detrazioni da lavoro dipendente e assimilato
- Trattamento integrativo
- Detrazioni per familiari a carico
- Detassazione premi di produttività
- Esenzione somme erogate a neoassunti per fabbricati
➡️ NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
A fronte della ⚠️ mancata conferma per il 2025 dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, c.d. “esonero IVS” del 6% – 7%”, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, a favore dei medesimi lavoratori, sono introdotte due misure in ambito fiscale.
Nello specifico, 🔍 per i soli titolari di reddito da lavoro dipendente – sono, dunque, esclusi i titolari di redditi assimilati – che hanno un reddito complessivo annuo
- non superiore a 20.000 euro = è prevista la corresponsione di una somma, che non concorre alla formazione del reddito (incide esclusivamente sul netto in busta alla stregua del trattamento integrativo), calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente;
- superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro = è previsto il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.
Nello specifico:
- Somma integrativa per redditi non superiori a 20.000€
La prima misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale consiste in una somma integrativa
- spettante a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo (RC) 🔍 non superiore a 20.000 euro;
- di importo variabile, quantificata in 🔍 percentuale sul reddito da lavoro dipendente (imponibile fiscale) secondo le seguenti misure:
Reddito da lavoro dipendente annuo (RLD) | % Somma integrativa spettante |
RLD < 8.500€ | 7,1% |
8.500 < RLD < 15.000 | 5,3% |
15.000 < RLD < 20.000 | 4,8% |
- riconosciuta 🔍 in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga. Non è, dunque, previsto alcun obbligo di richiesta in tal senso da parte del lavoratore dipendente. Si ritiene che, nell’ipotesi in cui quest’ultimo ritenga, in base alla sua situazione complessiva, di non averne diritto, potrà richiederne la non applicazione,
- da gestire come 🔍 competenza netta ovvero come trattenuta netta in caso di recupero = non produce, quindi, alcun effetto sugli imponibili previdenziale e fiscale ma solo sul netto in busta del dipendente,
- il cui riconoscimento al lavoratore dipendente genera 🔍 un credito per il sostituto d’imposta da recuperare in compensazione nel Mod. F24,
A tal fine dovrà essere istituito un nuovo codice tributo.
- la cui spettanza è 🔍 verificata anche in sede di conguaglio.
- Ulteriore detrazione d’imposta per redditi superiori a 20.000€ ma non a 40.000€
La seconda misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale consiste in una ulteriore detrazione d’imposta
- spettante a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo (RC) 🔍 superiore a 20.000 euro ma non a 40.000 euro;
- è fissata 🔍 in 1.000 euro annui ma, se il reddito complessivo supera la soglia di 32.000 euro, ⚠️ l’importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi con un reddito pari a 40.000 euro;
Reddito complessivo annuo | Detrazione annua |
20.000 < RC < 32.000 | 1. 000 |
32.000 < RC < 40.000 | 1.000 x (40.000 – RC) * 8.000 |
RC > 40.000 | 0 |
- è 🔍 rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga;
- da gestire in analogia alle altre detrazioni come una 🔍 riduzione dell’imposta lorda, nel limite massimo dell’importo di quest’ultima;
- la cui spettanza è 🔍 verificata anche in sede di conguaglio.
⚠️ Per entrambe le misure, qualora, in tale sede, la somma integrativa risulti non spettante, il sostituto d’imposta provvede al relativo recupero. Nell’eventualità in cui la somma da restituire superi 60 euro, il recupero della stessa è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
➡️ FRINGE BENEFIT AUTO AD USO PROMISCUO
Attraverso la revisione dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, a decorrere dal 2025, sono apportate modifiche alle regole di determinazione del valore del fringe benefit derivante dalla concessione di un veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente.
🔍 Nello specifico, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ridotta al:
- 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
🔍 Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, le percentuali risultano pari al:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
- 30% per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- 50% per i veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/ km;
- 60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km.
🔍 In caso di eventuali veicoli immatricolati e assegnati prima del 1° luglio 2020, ai fini del calcolo del fringe benefit, continuano a trovare applicazione le precedenti regole che prevedevano la percentuale unica del 30% (indipendentemente dal livello delle emissioni).
➡️ ESENZIONE SPESE DI TRASFERTA, SOLO SE TRACCIABILI
Fermo restando la disciplina generale in materia di trattamento fiscale delle trasferte al di fuori del comune o all’interno del comune, attraverso l’integrazione del comma 5, art. 51 del TUIR viene disposto che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025,
🔍 i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito a condizione che i pagamenti di tali spese siano effettuati con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
⚠️ Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l’assoggettamento a imposte (e contributi). ⚠️
Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea per le quali il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti senza che ciò pregiudichi la relativa esenzione ai fini della determinazione del reddito imponibile del lavoratore.
➡️ LIMITE DI ESENZIONE VALORE DEI BENI E SERVIZI PRESTATI AI DIPENDENTI
In deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore ad euro 258,23 nel periodo d’imposta,
🔍 anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, è confermato il limite di esenzione di 1.000 euro per:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,
- le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Il suddetto limite è innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, fiscalmente a carico, a condizione che gli stessi lavoratori dichiarino al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
➡️ ALIQUOTE IRPEF E SCAGLIONI DI REDDITO
Attraverso la modifica dell’art. 11, comma 1 del TUIR viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote marginali di tassazione del reddito da lavoro dipendente, introdotte originariamente per il solo periodo d’imposta 2024.
🔍 Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
Scaglioni di reddito | Aliquota IRPEF |
fino a 28.000 euro | 23% |
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.000 euro | 43% |
➡️ DETRAZIONI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO
Attraverso la modifica dell’art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR viene reso strutturale anche l’innalzamento della detrazione da lavoro dipendente da euro 1.880 ad euro 1.955 per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, introdotto originariamente per il solo periodo d’imposta 2024.
🔍 Pertanto, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione i seguenti importi per le detrazioni da lavoro dipendente e assimilato:
Reddito complessivo | Detrazione spettante |
RC < 15.000 | euro 1.955* |
15.000 < RC < 28.000 | 1.910 + 1.190 x (28.000 – RC) ** 13.000 |
28.000 < RC < 50.000 | 1.910 x (50.000 – RC) ** 22.000 |
➡️ TRATTAMENTO INTEGRATIVO
In materia di trattamento integrativo, per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore ad euro 15.000, viene reso strutturale il meccanismo correttivo da applicare all’importo della detrazione da lavoro utilizzato per la verifica del requisito della presenza di imposta lorda capiente.
Questo meccanismo correttivo era stato introdotto solo per il periodo d’imposta 2024 e risulta ora a regime. 🔍 Ne consegue che, anche per il periodo d’imposta 2025 e per quelli a seguire, per i lavoratori titolari di reddito complessivo non superiore ad euro 15.000, la verifica della presenza di imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti viene effettuata utilizzando, di fatto, il valore della detrazione vigente fino al periodo d’imposta 2023 pari ad euro 1.880, dunque, un valore fittizio che non corrisponde quello effettivamente riconosciuto in sede di tassazione del reddito (pari ad euro 1.955).
➡️ DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Si rilevano novità anche in materia di detrazioni per familiari a carico. Nello specifico:
- viene ridefinito l’ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età (30 anni) del figlio per poter dare diritto alla stessa;
- si riduce in modo significativo la platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico, danno diritto alla relativa detrazione;
- è previsto che i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai familiari residenti all’estero, non possano più beneficiare delle detrazioni per familiari a carico.
- Detrazioni per figli
Attraverso la modifica dell’art. 12, comma 1, lett. c) del TUIR, viene ridefinito l’ambito di applicazione della detrazione per figli a carico, principalmente, fissando un limite di età del figlio per poter dare diritto alla stessa.
Nello specifico è previsto che:
🔍 fermo restando il requisito reddituale per essere considerato fiscalmente a carico – reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro – a decorrere dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per figlio è riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni. 🔍
⚠️ Il limite massimo di età (età inferiore a 30 anni) oltre il quale il figlio fiscalmente a carico non dà più diritto alla detrazione non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico, per i quali la detrazione continua a spettare dal compimento del ventunesimo anno in poi.
- Detrazioni per altri familiari
Attraverso la modifica dell’art. 12, comma 1, lett. d) del TUIR si assiste ad un notevole ridimensionamento della platea degli altri familiari che, se fiscalmente a carico del contribuente, possono dare diritto alla relativa detrazione.
Fino al 2024, la detrazione potenziale di 750 euro (spettante per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro) è stata riconosciuta per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Si poteva, dunque, trattare di genitori, nonni, bisnonni, generi, nuore, suocero, suocera, fratelli, sorelle del contribuente.
⚠️ Dal periodo d’imposta 2025, la detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente – quindi, genitori, nonni, bisnonni – che conviva con il contribuente.
- Detrazioni per familiari residenti all’estero di lavoratori extracomunitari
Con l’inserimento del nuovo comma 2-bis all’art. 12 del TUIR, viene espressamente previsto che
🔍 ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano in relazione ai familiari residenti all’estero. La disposizione produce effetti a decorrere dal periodo d’imposta 2025. 🔍
⚠️ In precedenza (fino al periodo d’imposta 2024), i contribuenti in esame potevano beneficiare delle detrazioni per i familiari fiscalmente a carico residenti all’estero presentando apposita documentazione prodotta dal consolato.
➡️ DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ
Per i premi e le somme detassabili, erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, viene confermata l’aliquota dell’imposta sostituiva nella misura del 5% in luogo del 10% come previsto dalla norma istitutiva.
🔍 Pertanto, analogamente a quanto accaduto nel 2023 e nel 2024, anche per i premi e le somme detassabili, erogati nel triennio 2025-2027, trova applicazione la riduzione temporanea dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali.
Possono beneficiare del regime fiscale agevolato:
- i premi di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa,
corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.
Il limite annuo di importo detassabile continua ad essere fissato in euro 3.000 euro così come risulta confermato in euro 80.000 il limite di reddito da lavoro dipendente prodotto dal dipendente nel periodo d’imposta precedente, per accedere al regime fiscale agevolato.
➡️ ESENZIONE FISCALE SOMME EROGATE A NEOASSUNTI PER FABBRICATI
Viene introdotto un nuovo regime provvisorio di esenzione fiscale per le somme erogate direttamente o rimborsate dai datori di lavoro, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai 🔍 dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025,
- titolari di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente l’assunzione (quindi, nel 2024), a 000 euro,
- che abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza
L’esenzione trova applicazione per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione.
⚠️ Il regime di esenzione in esame non si applica ai fini contributivi.
L’eventuale somma erogata o rimborsata a questi fini concorre, quindi, alla determinazione della base imponibile ai fini previdenziali ed è inclusa nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare e nei calcoli previsti ai fini dell’accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale.
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