DIMISSIONI “DI FATTO” – Novità dal DDL Lavoro in discussione

Il Ddl Lavoro, recentemente modificato durante l’esame in Commissione Lavoro e in discussione in questi giorni al Senato, interviene per regolamentare l’utilizzo di assenze prolungate e ingiustificate da parte dei lavoratori come mezzo scorretto per accedere al licenziamento disciplinare e, di conseguenza, alla Naspi.

 

In particolare, la norma ad oggi prevede che

🔍 «In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».

 

➡️ La procedura di comunicazione

 

Questo nuovo art. 9 nella formulazione attuale prevede che, in caso di assenza ingiustificata superiore a 15 giorni (salvo il diverso termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto), il datore di lavoro debba notificare la situazione e cioè l’assenza del lavoratore all’Ispettorato del Lavoro, che può decidere di verificare la veridicità dell’assenza. In questi casi, il rapporto si considererà risolto per volontà del lavoratore e il datore di lavoro viene sollevato dall’obbligo del licenziamento e del ticket ad esso collegato.

Salvo che il lavoratore dimostri l’impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.

Si precisa che l’Ispettorato del lavoro non ha un obbligo di intervento, ma solo la facoltà di verificare l’assenza segnalata dall’azienda.

 

➡️ Possibili criticità

 

La riformulazione dell’art. 9, come ogni nuova norma, solleva alcuni dubbi pratici riguardo alla sua applicazione.

⚠️ Una volta inviata la comunicazione da parte del datore di lavoro, l’ITL avrà la facoltà di verificarne la veridicità, ma non specifica né le modalità, né i criteri di selezione delle comunicazioni da controllare.

⚠️ Rimane inoltre incerto se l’ITL, decidendo di procedere con l’istruttoria, debba rispettare tempi specifici per completarla e se il rapporto di lavoro si consideri risolto immediatamente con la segnalazione datoriale al decorrere del periodo di assenza (come pare preferibile) ovvero solo a conclusione della verifica.

⚠️Ulteriori questioni emergono sul preavviso: in caso di assenza – dimissioni di fatto – sembrerebbe logico oltre che doveroso addebitare al lavoratore le trattenute per mancato preavviso, che ben potranno essergli detratte dalle competenze di fine rapporto. Tuttavia, la norma non chiarisce del tutto questo aspetto, che forse potrebbe essere specificato per evitare contenziosi sul punto.

 

 

Pertanto, con la riformulazione dell’art. 9 nel testo proposto e ora all’esame, il legislatore ha cercato di frenare un fenomeno che spesso impatta sui datori di lavoro, costretti da un lato a impegnare tempo ed energia per avviare una procedura di contestazione disciplinare e un licenziamento per giusta causa e, dall’altro, a farsi carico del ticket di licenziamento anche in caso di dimissioni di fatto del lavoratore.

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