LEGGE DI BILANCIO 2025 Novità in materia di lavoro in vigore da gennaio 2025

Riportiamo di seguito l’analisi degli argomenti di maggior interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta modificati dalla Legge di Bilancio 2025, ⚠️ in vigore dal 1° gennaio 2025.

 

Argomenti di seguito analizzati:

  • Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
  • Decontribuzione lavoratrici madri
  • Congedi parentali
  • Requisiti per fruire della Naspi
  • Bonus per le nuove nascite.

 

🔍 Seguirà distinta circolare dello Studio con tutte le novità 2025 in materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente. 🔍

 

 

➡️ Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (commi 399-400)

 

La Legge di Bilancio 2025 dispone una proroga della maxi deduzione prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi d’imposta che chiudono al 31 dicembre 2025, 31 dicembre 2026 e 31 dicembre 2027.

 

Il beneficio fiscale consiste in una ⚠️ maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, pari al:

  • 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ciò porta, di fatto, il costo del lavoro al 120% del suo valore originale;
  • 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale, in presenza di nuovi assunti a tempo indeterminato rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggior tutela di cui all’Allegato I del D.Lgs. n. 216/2023. La deduzione del costo del lavoro è quindi pari al 130%.

Il comma 2 dell’art. 70 definisce i 🔍 criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo:

  1. per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027, al 31 dicembre 2028, si deve considerare l’imposta dell’anno precedente che si sarebbe determinata senza l’applicazione della maggior deduzione del costo del personale;
  2. che, anche nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027, non si deve tener conto della maggior deduzione del costo del personale.

 

 

➡️ Decontribuzione di lavoratrici madri

 

La Legge di Bilancio 2025 prevede il riconoscimento, a decorrere dall’anno 2025, di un parziale 🔍 esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) e ⚠️ autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

 

Con riferimento ai requisiti di concessione dell’esonero:

  • le lavoratrici devono essere madri di due o più figli;
  • l’esonero medesimo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
  • la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, per le lavoratrici dipendenti. Per le lavoratrici autonome, l’esonero in esame è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, quindi, al minimale annuo di retribuzione (minimale giornaliero per 312).

In ogni caso, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (per i lavoratori dipendenti pari al 33%, per i lavoratori autonomi pari al 22,65%).

 

Tale beneficio non si applica per gli anni 2025 e 2026 in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiarie dell’esonero contributivo già disposto dalla Legge di Bilancio 2024.

 

 

➡️ Congedi parentali

 

La Legge di Bilancio 2025 interviene nuovamente sul congedo parentale.

Prevede infatti, con riferimento ai lavoratori dipendenti, un ⚠️ elevamento della misura dell’indennità per congedo parentale:

  • all’80% (anziché al 60%, già previsto per il secondo mese, e al 30%, già previsto per il terzo mese),
  • nel limite di due mesi,
  • entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento),
  • in alternativa tra i genitori.

 

Si tratta dei periodi di congedo successivi al primo mese di congedo parentale.

🔍 Pertanto, i periodi complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati da uno a tre mesi.

Il nuovo elevamento in esame non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024.

Viene invece fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, l’elevamento all’80% per il secondo mese.

 

 

➡️ Requisiti per la fruizione della Naspi

 

La Legge di Bilancio 2025, al fine di prevenire eventuali abusi nel ricorso all’istituto della NASpI, stabilisce che, in riferimento agli 🔍 eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025:

  • se un lavoratore si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato;
  • non matura il diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

In tal caso, il requisito, già vigente in via ordinaria, di 13 settimane di contribuzione deve essere stato maturato nel periodo intercorrente tra i due eventi, anziché nel più ampio periodo costituito dal quadriennio precedente l’evento di disoccupazione involontaria.

La norma fa salve le ipotesi in cui l’indennità di disoccupazione sia stata riconosciuta per dimissioni nel periodo di maternità, giusta causa o di risoluzione consensuale nell’ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

 

Preme ricordare, a riguardo, che il requisito per fruire della NASpI di cui alla lettera c) del citato articolo 3 (ossia 30 giornate di lavoro nei 12 mesi precedenti) non è più richiesto per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2022.

 

 

➡️ Bonus per le nuove nascite

 

La Legge di Bilancio 2025 prevede, a titolo di incentivo alla natalità, che per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuto un importo una tantum di 1.000 euro, erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione.

Tale importo è erogato dall’INPS su domanda dell’interessato, a condizione che:

  • il nucleo familiare di appartenenza del richiedente abbia un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui (valore computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico);
  • il richiedente sia residente in Italia e rientri nelle categorie di cittadinanza, permesso di soggiorno o legame familiare indicate dalla norma.
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