Fringe benefit auto uso promiscuo – Le nuove tabelle ACI per il 2025
Sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI.
Le tabelle in esame risultano disponibili al seguente link https://aci.gov.it/servizio/fringe-benefit/ e devono essere utilizzate per determinare il fringe benefit – da assoggettare a contributi e imposte – derivante dall’uso promiscuo (sia per lavoro che per fini personali) dell’auto aziendale da parte di dipendenti e collaboratori (inclusi gli amministratori).
➡️ Auto ad uso promiscuo
L’autovettura aziendale si può configurare come strumento di lavoro e, al contempo come misura di premialità per il lavoratore, e quindi come fringe benefit. 🔍 Sono fringe benefits tutti quei compensi in natura che il datore di lavoro concorda o attribuisce ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione in denaro.
In relazione all’assegnazione dell’auto al lavoratore, questa può avvenire per finalità d’uso esclusivamente aziendali (il dipendente utilizza la vettura solo nell’ambito della sua attività lavorativa), oppure per uso personale del dipendente (l’auto è assegnata al dipendente che la può utilizzare per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia) o, ancora, per ragioni promiscue (la vettura è consegnata al dipendente o a dipendenti diversi che può utilizzarla sia per esigenze aziendali che per esigenze private e della propria famiglia).
In funzione della tipologia di assegnazione concordata con il lavoratore, il benefit auto assumerà un differente valore, quantificabile in base alle attuali previsioni normative, che hanno subito importanti modifiche da gennaio 2025.
L’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente comporta un 🔍 compenso in natura da esporre in cedolino e da assoggettare sia a contribuzione che a tassazione, al superamento della soglia di esenzione fiscale prevista dalla normativa vigente.
➡️ Determinazione del fringe benefit
Per la quantificazione del fringe benefit, occorre 🔍 verificare il momento di immatricolazione e di assegnazione del mezzo.
Nello specifico, per gli autoveicoli, motocicli e ciclo motori aziendali immatricolati ed assegnati:
- entro il 30 giugno 2020, il fringe benefit va calcolato considerando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km moltiplicata per il costo chilometrico ACI e applicando al prodotto ottenuto la percentuale del 30%;
- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, il fringe benefit va calcolato, ferma restando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, applicando le seguenti percentuali che variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica del mezzo:
- 25% per i veicoli con valori di emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km;
- 30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- 50% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
- 60% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km;
- dal 1° gennaio 2025 (novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2025) il fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI. La percentuale è ridotta al
- 10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
⚠️ Attenzione ⚠️
Il benefit deve essere quantificato al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente per l’utilizzo del mezzo.
➡️ Limite di esenzione
Il fringe benefit come sopra calcolato è soggetto al limite di esenzione che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 è confermato in euro 1.000 per la generalità dei lavoratori, elevato ad euro 2.000 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Al raggiungimento del limite di esenzione (euro 1.000 ovvero euro 2.000) concorrono, oltre che i beni e servizi prestati ai lavoratori, anche eventuali somme loro rimborsate per le spese per le utenze domestiche (acqua, luce e gas), per l’affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
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