PATENTE A CREDITI Aggiornate le FAQ
In data 17 gennaio 2025, l’INL ha pubblicato un nuovo elenco di FAQ in materia di patente a crediti, che diventano in totale 27.
Alcuni quesiti rimangono inevasi ma altri trovano finalmente risposta. In particolare:
➡️ Opzione “esenzione giustificata”
In merito alla compilazione della domanda per il rilascio della patente a crediti, qual è la differenza tra “esenzione giustificata” e “non obbligatorio”?
La “non obbligatorietà” dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). L’“esenzione giustificata” va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, non si possiede al momento della dichiarazione (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento). L’”esenzione giustificata” va inoltre indicata nei casi in cui non si è in possesso di un determinato requisito poiché il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto, direttamente o indirettamente, a metterne in discussione l’obbligatorietà nei suoi confronti.
➡️ Impresa affidataria General Contractor
Qualora un’impresa affidataria agisca nel ruolo fi General Contractor, affidando la totalità dell’esecuzione delle opere a terze imprese esecutrici, è assoggettata all’obbligo di richiedere la patente a crediti?
I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Nel caso di impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente, in quanto tale impresa ⚠️ non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.
➡️ Organismi Abilitati che effettuano verifiche periodiche
Le verifiche periodiche, straordinarie e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 (impianti di messa a terra), D.P.R. n. 162/1999 (ascensori) e ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 (attrezzature di lavoro) potrebbero essere eseguiti in contesti che riguardano i cantieri temporanei e mobili. ⚠️ Tuttavia, l’attività di verifica periodica e straordinaria, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008, va intesa quale prestazione di natura intellettuale in quanto il personale ispettivo non effettua alcun intervento diretto su alcuna attrezzatura, né effettua alcun intervento esecutivo con finalità operative di cantiere. Tutte le manovre di controllo vengono infatti richieste al manutentore ed il personale ispettivo si limita ad assistere alle prove e a verbalizzarne l’esito. Inoltre, l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie comporta la qualifica in capo al verificatore di “Incaricato di Pubblico Servizio” (art. 358 c.p.) che svolge, di fatto, una attività del tutto uguale e analoga a quella degli enti pubblici preposti che, a seconda dell’assetto regionale, svolgono analoghe attività (Ispettorato del lavoro, A.S.L., INAIL, ecc.) sulla stessa tipologia di impianti.
➡️ Responsabilità dell’impresa appaltatrice
Vige l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori.
➡️ Lavoratore autonomo con successiva assunzione dipendente
Nel caso sia stata presentata richiesta di patente a crediti nella qualità di lavoratore autonomo e, solo successivamente, sia stato assunto un dipendente, come ci si deve comportare?
I requisiti per richiedere la patente devono essere in possesso alla ⚠️ data di presentazione dell’istanza. Qualora i requisiti mutino successivamente alla richiesta non è necessario procedere ad alcuna modifica.
🔍 È possibile consultare l’elenco completo delle FAQ al seguente link: https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/.
⚠️ Attenzione ⚠️
Ad oggi non è ancora possibile consultare la patente a crediti sul portale dell’INL, ma sono disponibili solo le ricevute d’invio delle richieste.
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